IL SINDACO
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”
VISTO l’art. 2 comma 4 secondo cui "ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generialimentaripressogliesercizicommercialicontenutinell'elencopubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i buoni spesa;
INVITA
gli esercenti di attività commerciali (alimentari, macellerie, farmacie, ect ) a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell'elenco degli esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa innanzi descritto valido per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Il presente avviso è rivolto agli esercizi commerciali operanti nel Comune di Caposele (Av)
Si precisa che il buono spesa :
da diritto all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non da diritto a resto in contanti;
comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono spesa è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’AmministrazioneComunalecorrisponderàalladittailcorrispettivodovutodietropresentazione di fattura e/o altro documento equivalente da allegare insieme ai buoni spesa rendicontati.
Gli esercenti interessati a convenzionarsi sono invitati a manifestare l’interesse utilizzando apposito modello (allegato A) pubblicato all’albo pretorio del Comune.
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ( come da allegato A) DEGLI ESERCENTI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 14.dicembre 2020 ORE 14:00, CON UNA DELLE MODALITA’ SOTTO DESCRITTE:
Trasmettendo il modello di domanda al seguente indirizzo PEC: .
Consegnando il modello di domanda direttamente all’ufficio protocollo comunale negli orari dalle ore 09:00 alle ore 12:00, nel rispetto delle misure di contenimento in atto.
Ogni ulteriore dettaglio sarà disciplinato da apposite convenzione tra il Comune di Caposele e l’esercente commerciale.
Dalla Residenza Municipale 11/12/2020
Il Sindaco
(dott. Lorenzo Melillo)
Allegato A è disponibile .