PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021,
VISTA l’Ordinanza de1 Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza de1 Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;
VISTA la Ordinanza della Regione Campania n. 27 del 15.12.2021
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ” ;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
VISTA la Relazione Epidemiologica acquisita al prot. N. 14829 /SEP del 15.12.2021 a firma del dott. Morrone - Direttore RT del Sep di Avellino e del Dott. Manzi - Direttore Dipartimento di Prevenzione, che suggerisce quali possibili interventi di prevenzione e contrasto “la chiusura di luoghi aperti al pubblico e delle aree di passeggio nonchè la sorveglianza in aree pubbliche del rispetto delle norme relative al distanziamento sociale, alla protezione respiratoria e al divieto di assembramenti---“
SENTITO il parere dei settori sanità e vigilanza - controllo dell’ordine pubblico del C.O.C. del Comune di Caposele (AV);
PRESO ATTO della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane anche sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori e agli adulti;
Il SINDACO
fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale: a decorrere dal 17 dicembre 2021 e fino al 23 dicembre 2021:
ORDINA
- per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del
distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es. centro urbano, piazze, mercato) ed in ogni situazione di affollamento (per es. file e code);
- la chiusura dei parco giochi e di tutte le strutture sportive comunali ad eccezione dello stadio comunale Palmenta al solo ed unico scopo di consentire eventualmente di disputare la partita del Campionato di categoria a porte chiuse senza la presenza di pubblico.
- Si raccomanda la vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio circa il rispetto di tale misura e delle altre disposizioni relative al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti.
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto a:
● alla Prefettura di Avellino;
● al Comando Stazione dei Carabinieri di Caposele sede;
● ai Vigili Urbani del Comune di Caposele.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/12/2021
Il Sindaco
Dott. Lorenzo Melillo