ORDINANZA N° 29 del 17/11/2020
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.I. n. 125 del 07.10.2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31.01.2021;
VISTI i decreti legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO in particolare il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, che introduce ulteriori misure atte a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia da covid-19 e, in particolare, le disposizioni di cui all’art.1, c.4 secondo il cui disposto “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;
VISTI gli allegati contenuti nel DPCM 3 novembre 2020 ed in particolare quelli relativi al COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini comprese le attività degli hobbisti);
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA in particolare l’Ordinanza del Ministro della Salute datata 13 novembre 2020, con cui si è proceduto a collocare la Campania in “zona rossa” e a disporre l’applicazione, sul territorio regionale, delle misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;
VISTE le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica e la presenza di casi positivi al COVID-19 sul territorio comunale impongono una capillare ricostruzione della catena dei contatti e che, pertanto, una finestra temporale di ulteriori restrizioni, a scopo precauzionale, possa assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO che è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;
SENTITI anche i componenti del Centro Operativo Comunale, su proposta del Sindaco, in data 12.11.2020 secondo cui è preferibile sospendere le attività mercatali in modo da ridurre la mobilità degli utenti tra i vari paesi alla luce della situazione epidemiologica che interessa il nostro Comune, la nostra provincia in particolare ma in generale tutta la regione Campania;
VISTO l’art 50 del D.lgs 267/2000 a mente del quale, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO il Testo Unico del Commercio, Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 pubblicata sul BURC n. 91 del 27 Aprile 2020;
ORDINA
per tutte le motivazioni che precedono, fino a successivo provvedimento:
la sospensione con decorrenza dal giorno 18 novembre 2020 dell’espletamento delle attività del mercato settimanale del mercoledì e del mercato domenicale nella Frazione Materdomini;
il divieto, altresì, di svolgere sempre dal giorno 18 novembre 2020 in tutto il territorio comunale qualsiasi forma di attività del commercio itinerante su aree pubbliche;
gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti conseguenziali di competenza, segnatamente la Polizia Locale in termini di vigilanza sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.
DISPONE altresì
che la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza è affidata, altresì, alle Forze dell’Ordine appartenenti alle diverse Amministrazioni;
che la presente ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e trasmessa inoltre per opportuna conoscenza e per competenza alla Prefettura UTG di Avellino, al Comando – Stazione Carabinieri di Caposele ed al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 17 novembre 2020.
Il Sindaco
Dott. Lorenzo Melillo