Ordinanza n° 15 del 17. 06. 2022

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Richiama i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Data:

17 giugno 2022

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Richiama i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi

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IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTO il D. Lgs. n.1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1,che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2022, del 19.05.2022, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 06.06.2022;
VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTOil decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale,nonché dell’apparato sanzionatorio;
VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";
VISTA la Legge regionale n. 12 del22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;
VISTO il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023 con allegati”approvato con DGR n. 250 del 15.06.2021, in quanto è in itinere l’approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania dell’aggiornamento annuale del Piano AIB;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10.06.2022 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania,valevole dal 15.06.2022 al 20.09.2022 salvo proroghe;
VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”n. 3/2017 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTA la nota prefettizia del 16.06.2022 prot. 4158 avente ad oggetto dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre
ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RICHIAMA I DIVIETI
vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis,D.Lgs. n. 152 del 2006);
DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestalen. 3/2017); DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017): usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferio sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..
E ORDINA
1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi
Alle società di gestione dell’ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici AQP, alla Provincia, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo -in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applicala specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall’Ente di gestione.
2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’OBBLIGO, di cui all’art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama,altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all’art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.
4)Obbligo di realizzazione delle fasce protettivedei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzareperimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.Si richiamail DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.
5) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimentisemplificati, nel rispettodelle norme statali e regionali vigenti.
VIGILANZA E SANZIONI
6) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
7) Sanzioni
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione -per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
8) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Caposele, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio. La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a: Comando Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri diCaposele; Stazione Carabinieri Forestale diLioni ; Direzione Provinciale ANAS; Provincia di Avellino; Acquedotto Pugliese Bari; Inoltre viene inviata per conoscenza a: Protezione Civile Regionale Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura diAvellino; Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.
Caposele li 17.06.2022
IL SINDACO Dr. Lorenzo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

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Sede comunale

Municipio, Piazza Dante 1, Caposele, Avellino, Campania, Italia

A cura di

Giunta Comunale

Sede comunale

83040 Municipio, Piazza Dante 1, Caposele, Avellino, Campania, Italia

Telefono: +39 0827 530 24

PEC: protocollo.caposele@asmepec.it

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Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2023, 16:16

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