IL SINDACO
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 72 del 24 settembre 2020;
INFORMA
che fino alla data del 4 ottobre 2020:
✓ è fatto obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto). L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
✓ è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all'aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;
✓ si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd. "contatto stretto", prevedono l'obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;
✓ resta confermato l'obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal nonchè all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, e fatto obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo.
RACCOMANDA
di attenersi a quanto disposto con l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 72 del 24 settembre 2020 e ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L: n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della citata ordinanza n. 72/2020, sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altreì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Caposele, 25.09.2020 Il Sindaco
Dott. Lorenzo Melillo